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PRIMA RATA IMU 2021

ANTONIO CRUCIANO E PARTNERS
Pubblicato in NEWS · 15 Giugno 2021
Il 16 giugno scade il termine per il versamento della prima rata dell'IMU 2021 ma per alcune unità immobiliari non si andrà in cassa.
Ricordiamo ad esempio che le abitazioni principali e le relative pertinenze sono esenti dall'Imu.
Si specifica che, si considera abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, utilizzato come dimora del possessore e del proprio nucleo familiare a condizione che vi risiedano anagraficamente.
E' necessario però sottolineare che se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito dimora abituale e residenza in immobili diversi situati nello stesso comune, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile.
Le relative pertinenze godono delle agevolazioni relative all'abitazione principale, nel limite di una unità pertinenziale per ciascuna categoria anche se iscritte in catasto unitamente all’unità principale (l’ulteriore pertinenza della stessa categoria catastale va quindi assoggettata ad IMU).
L’IMU è, invece, dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale rientranti nelle categorie A/1, A/8 e A/9 immobili cosiddetti di lusso, a questi si applica:
   - un’aliquota ridotta
   - e la specifica detrazione.
𝐈𝐦𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭𝐢 𝐚𝐝 𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐧𝐨 𝐥'𝐈𝐌𝐔
Vi sono inoltre dei casi in cui l'immobile è equiparato ad abitazione principale, e quindi per questi immobili non si paga l'IMU
Alcuni casi sono previsti dalla legge, altri possono essere disposti dal comune:
EQUIPARAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE PREVISTA DALLA LEGGE
   -unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
   -fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008
   -casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dello stesso;
  - un solo immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale:
    - in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare;
     -dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
     -del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
     -appartenente alla carriera prefettizia; per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
Va prestata attenzione al fatto che non è più prevista l’assimilazione per l’unità immobiliare posseduta da “italiani non residenti”, iscritti all’AIRE e già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.
EQUIPARAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE PREVISTA DAL COMUNE
   unità immobiliare posseduta da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare
𝐒𝐨𝐧𝐨 𝐢𝐧𝐨𝐥𝐭𝐫𝐞 𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐚𝐥𝐥'𝐈𝐌𝐔:
   -gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
   -fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale E (stazioni, ponti, fari ecc..);
   -fabbricati destinati ad usi culturali ex art. 5-bis D.p.r. 601/73 (come musei, biblioteche, archivi …);
   -fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto;  fabbricati di proprietà della Santa Sede;
   -i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
   -immobili di enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività:
     -assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;
     -dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione cristiana (ex art. 16 comma 1 lett. a della L. 222/85).



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