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ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

ANTONIO CRUCIANO E PARTNERS
Pubblicato in NEWS · 26 Gennaio 2022
𝐀𝐬𝐬𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐮𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐞 𝐮𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐥𝐞
L’assegno unico spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito. L’assegno, erogato tramite bonifico sul conto corrente dei genitori, è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico, e fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di alcune condizioni, e decorre già dal settimo mese di gravidanza. La legge 46 del 2021, di iniziativa parlamentare, ha conferito una delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’introduzione dell’Assegno unico e universale (AUU). Con l’approvazione del decreto legislativo 21 dicembre del 2021 n. 230, il Governo ha dato attuazione alla Legge delega introducendo l’AUU nel nostro ordinamento.


I principi generali di maggior rilievo a cui tale strumento si conforma secondo quanto stabilito dalla Legge delega:

  • il riconoscimento di un beneficio per tutti i figli a carico su base universalistica, indipendentemente sia dalla condizione lavorativa dei genitori (dipendenti, autonomi, inoccupati), sia dalla situazione reddituale;
  • la modulazione degli importi del beneficio sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti. Tale principio era funzionale a garantire criteri di progressività nell’erogazione del beneficio;
  • la sostituzione di una pluralità di strumenti in essere con uno strumento unico.

La riforma, dunque, semplifica e razionalizza gli strumenti di welfare a sostegno della famiglia e della natalità. Allo stesso tempo, la riforma supera l’impostazione precedente che vincolava le politiche di sostegno per i figli all’appartenenza del percettore a determinate categorie lavorative, nonché alla capacità di produrre reddito. Aspetto quest’ultimo che spesso impediva agli strumenti di welfare di raggiungere adeguatamente anche i più poveri.

Lo schema
Gli importi sono sintetizzati schematicamente.

Nel caso di figli minorenni, l’importo base parte da 175 euro mensili (2.100 euro annui) a figlio ed è costante fino a 15 mila euro di ISEE. Tra 15 e 40 mila euro di ISEE l’importo si riduce con una pendenza uniforme e relativamente contenuta (circa il 6%). A partire da 40mila euro di ISEE, l’importo si stabilizza sul valore minimo di 50 euro mensili a figlio (600 euro annui).

Lo schema base degli importi riflette l’idea di universalismo (anche indipendentemente dal livello di reddito del nucleo) con moderata selettività. L’importo base di 175 euro a figlio esteso fino ai 15 mila euro di ISEE dovrebbe riguardare la metà delle famiglie italiane. Il successivo decalage dell’importo, che consente di garantire il pur necessario grado di progressività al beneficio, è comunque sufficientemente contenuto da non rendere irrilevante il beneficio a livelli di reddito medio-alti: ad esempio, a 30mila euro di ISEE che equivalgono a circa 60-70 mila euro di redditi familiari (in assenza di patrimonio) l’importo mensile per figlio è ancora tutt’altro che trascurabile e pari a 100 euro (gli assegni per il nucleo familiare, ANF, diventavano sostanzialmente irrilevanti già sopra i 30mila euro di reddito familiare; cfr. sotto).

Tale scelta punta a dare riconoscimento al valore sociale e collettivo dei figli quali risorse per la comunità indipendentemente dalla loro estrazione sociale. L’idea di fondo è che le politiche per la natalità e per il sostegno alla genitorialità, per loro natura, debbano tendenzialmente avere una logica universalistica. In questo senso la misura costituisce anche un incentivo generalizzato alla natalità.

Nel caso di figli maggiorenni con età inferiore a 21 anni gli importi base sono sostanzialmente dimezzati in linea con le indicazioni della Legge delega. Vengono, inoltre, previste delle maggiorazioni degli importi base – generalmente calanti con i livelli di ISEE – per specifiche circostanze, nonché delle maggiorazioni nel caso di figli con disabilità, indipendenti dall’ISEE ma crescenti nel grado di disabilità.

Per garantire una transizione graduale al nuovo assetto e tutelare nella fase transitoria i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25 mila euro, per gli anni 2022-24 (e per i mesi di gennaio e febbraio 2025) si prevede infine una maggiorazione di carattere transitorio. Tale maggiorazione è pensata per ridurre eventuali differenze negative tra il nuovo Assegno e la somma dei trattamenti vigenti. Non si tratta di una clausola di salvaguardia sia perché la maggiorazione è temporanea e sia perché è calcolata sui valori medi delle detrazioni e degli ANF oggi vigenti e non sugli importi effettivamente percepiti dai singoli beneficiari. Va, peraltro, ricordato che una clausola di salvaguardia in senso stretto avrebbe impedito la semplificazione e razionalizzazione del sistema perché avrebbe, di fatto, tenuto in vita il vecchio sistema rendendo il nuovo perfino più complicato del precedente. In ogni caso, secondo le stime della relazione tecnica del decreto, la maggiorazione transitoria dovrebbe riguardare solo circa 200 mila nuclei familiari, ovvero meno del 3% del totale delle famiglie con figli minori di 21 anni.
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